Giunta comunale
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Secondo l'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall'art.114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
È un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a dodici (art. 47 del D.Lgs. 267/2000).
Sempre secondo l'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono sempre essere nominati al di fuori dei componenti del consiglio, mentre nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tale possibilità deve essere prevista dallo statuto. Nella pratica gli assessori sono scelti tra gli esponenti delle forze politiche appartenenti alla coalizione che sostiene il sindaco.
Secondo l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del Consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori "esterni", sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l'attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali.
[modifica] Notizie storiche
La giunta comunale era già prevista nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, la prima legge comunale e provinciale dello stato unitario italiano.
Nel 1922, con l'avvento del fascismo, gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa. Dapprima il Comune di Roma fu trasformato in Governatorato (R.D.L. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del podestà, inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (Legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910). Tali leggi di riforma, confluite poi nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale erano attribuite ad un unico organo, il podestà, nominato con regio decreto per cinque anni ma revocabile in ogni momento. Il podestà era affiancato da una consulta municipale, composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto (o, nelle grandi città, dal ministro dell'interno), con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il potestà avesse ritenuto di sottoporgli. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà (secondo che la popolazione fosse o meno superiore a 100.000 abitanti), nominati con le stesse modalità. La città di Roma aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un governatore, coadiuvato da un vicegovernatore e affiancato da una consulta, costituita da 12 consultori, tutti nominati con decreto reale.
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto. Il sistema elettivo fu ripristinato con D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1.
Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l'elezione diretta del sindaco e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre fino ad allora erano stati eletti dal consiglio comunale. In questo modo la forma di governo del comune, in precedenza riconducibile al modello parlamentare, venne avvicinata al modello presidenziale.