Organi ausiliari della Repubblica Italiana
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[modifica] Definizione
Gli organi ausiliari sono organi le cui funzioni sono essenzialmente finalizzate a favorire un miglior funzionamento dei poteri legislativi o di amministrazione attiva.
[modifica] Organi ausiliari previsti dalla Costituzione italiana
Gli organi ausiliari previsti dalla Costituzione italiana sono:
- il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99): organo composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive. Attraverso il CNEL i costituenti intendevano integrare il circuito della rappresentanza politica con una rappresentanza diretta di interessi. Visto lo scarso successo, la legge 936/1986, nel tentativo di rivitalizzarlo, ha attribuito al CNEL anche compiti di consulenza nei confronti del Governo e delle Camere nonché l’esercizio dell’iniziativa legislativa in materia economica e sociale;
- il Consiglio di Stato(art. 100): è al tempo stesso organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo nonché organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa;
- la Corte dei conti (art. 100): la Corte esercita il controllo preventivo su alcuni atti delle amministrazioni statali, il controllo sulla gestione delle amministrazioni statali e locali, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa inoltre al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ed ha funzioni giurisdizionali in materia di giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari, di giudizi di conto, i giudizi in materia di pensioni (civili e militari).
[modifica] Altri organi ausiliari
Sebbene non goda della copertura costituzionale, tra gli organi ausiliari può comprendersi anche l’Avvocatura dello Stato, che ha la funzione di assistere e difendere le amministrazioni statali nei giudizi in cui sono parte.
[modifica] Voci correlate
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