Società cooperativa
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Indice |
La società cooperativa è una società nella quale almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
[modifica] Caratteri peculiari
[modifica] Funzione sociale
A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
[modifica] Lo scopo mutualistico
La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
[modifica] La prevalenza mutualistica
Fondamentale è la distinzione tra:
- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative altre".
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (art. 2512):
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).
Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.
[modifica] Il voto capitario
Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio. Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque) , e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori.
Non è possibile il voto per delega, tranne nel caso in cui il socio sia rappresentato da un membro della famiglia, nell'ambito di una attività di impresa familiare.
[modifica] Altre peculiarità
Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:
- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524);
- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).
La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite € 25,00. Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500.
[modifica] Struttura giuridica
Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):
- numero dei soci inferiore a venti,
- attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
[modifica] Tipologie di cooperative
A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
- una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori;
- una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;
- una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- una Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
- una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
[modifica] Voci correlate
- Confcooperative
- Ancst Cooperative di servizi
- Cooperativa sociale
- Coop
- Cooperazione
- .coop, dominio di primo livello generico riservato alle società cooperative
- Lega delle Cooperative
- Scopo mutualistico
- Società (diritto)
[modifica] Collegamenti esterni
- Norme del Codice Civile sulle cooperative
- Legge 381 del 1991. Istituzione delle cooperative sociali
- Legge speciale 59/1992
- Norme relative alla posizione del socio lavoratore. Legge 142/2001
- Norme sulla vigilanza degli enti cooperativi
- Pagina della Direzione Generale Cooperative nel sito del Ministero Attività Produttive
- Confcooperative
- LegaCoop
- A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane
- UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane
Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di diritto