Qadi
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Il qāḍī (قاضى in arabo)) fu un magistrato musulmano di nomina politica cui si demandava in epoca classica l'amministrazione della giustizia ordinaria (turco cadì ).
Il fatto di non essere sempre adeguatamente edotto nelle cosiddette "scienze religiose" ( al-‘ulūm al-dīniyya ) creava non infrequentemente difficoltà nell'azione di giudizio, essendo la massima parte delle leggi derivate dal Corano e ai hadīth riferentesi alla tradizione del profeta Muhammad, entrambe fonti uniche della sharī‘a, laddove l'apparato regolamentario era spettanza del potere politico ( siyāsa shar‘iyya ).
Ciò esigeva che spesso il qāḍī fosse costretto a rivolgersi a un ‘ālim che, esperto nelle questioni più squisitamente giuridiche, assumeva la più precisa denominazione di faqīh (da fiqh, "diritto", distinto tuttavia dalla sharī‘a ) o, nel momento in cui doveva rilasciare un suo parere - più o meno vincolante a seconda dell'appartenenza sua e del qāḍī alla medesima scuola giuridica ( madhhab ) - al mufti, unico incaricato di emettere una fatwa.
Dal secolo XIX la sua giurisdizione non si estende più a tutto il diritto civile e penale, ma è limitata al diritto familiare.