Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
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La sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
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[modifica] Quali enti possono diventare ONLUS
Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti che rileva solo ai fini fiscali.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto); sono:
- le organizzazioni di volontariato
- le ONG
- le cooperative sociali
- i consorzi di cooperative sociali
Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette ONLUS parziarie); si considerano tali:
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
- associazioni riconosciute e non riconosciute
- comitati
- fondazioni
- società cooperative
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
I soggetti espressamente esclusi sono:
- enti pubblici
- società commerciali, diverse da quelle cooperative
- fondazioni bancarie
- partiti e movimenti politici
- sindacato
- associazioni dei datori di lavoro e di categoria
[modifica] Requisiti necessari
Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti.
a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività
- assistenza sociale e socio sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficenza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit);
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
l) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.
Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.
[modifica] Albo ONLUS
L'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l'anagrafe unica delle ONLUS. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva.
[modifica] Agevolazioni fiscali
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA)
- altre imposte indirette
Con la legge + Dai - Versi si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l'attività di fundraising.
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.
[modifica] Voci correlate
- Associazione
- Associazioni di promozione sociale
- Cinque per mille
- Cooperative sociali
- Non profit
- Volontariato
[modifica] Collegamenti esterni
- Legge istitutiva delle ONLUS
- Decreto ministeriale 266/03. Procedura per acquisire la qualifica fiscale
- Procedure di iscrizione e cancellazione dall'anagrafe unica. Articolo esplicativo
- Circolare E/59 Agenzia delle Entrate (31 ottobre 2007)
- Più dai meno versi. Circolare dell'Agenzia delle Entrate
- Attività di controllo nei confronti delle ONLUS
- La normativa e le agevolazioni dal sito del Ministero delle Finanze
- Guida al non profit e alle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate (documento pdf) del 2004
- Agenzia per le Onlus
- Onlus e No Profit: esplicazione Statuto e modalità di costituzione, giurisprudenza
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