Estradizione
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L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).
L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Il codice penale si occupa dell'estradizione all'art. 13 che stabilisce che l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dalle convenzioni internazionali.
L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltato ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Inoltre la Costituzione sancisce agli artt. 10 e 26 il divieto di estradizione per reati politici (non rientrano però in questa previsione i reati di genocidio o contro l'umanità).
Inoltre la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
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