Pignoramento
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Il pignoramento è l'atto con il quale prende avvio l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura civile. In linea generale, ai sensi dell'art. 492, esso consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. La procedura è disciplinata dagli art. 513-524 del codice civile.
Il pignoramento crea dunque un vincolo giuridico su determinati beni, ed ha l'effetto di rendere inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore relativamente ai suddetti beni. Non si tratta tuttavia di inefficacia assoluta, quanto di inefficacia relativa (art. 2913 c.c.): gli atti compiuti in violazione del dovere di astensione che grava sul debitore saranno validi, ma inefficaci solo nei confronti del creditore pignorante, che potrà pertanto pienamente soddisfare su di essi le proprie ragioni creditorie.
Restano, comunque, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.). Contro gli atti di disposizione materiale, la garanzia è fornita in due modi: - Preventivamente, attraverso l'istituto della custodia (artt. 520-522, 546,559e 560 c.p.c.) - Successivamente, attraverso l'impiego di sanzioni previste dagli artt. 388 e 388 bis c.p.
Fermo restando quanto appena detto, le concrete modalità con cui si attua il pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata (mobiliare presso il debitore/presso terzi/immobiliare/di beni indivisi/contro il terzo proprietario) in cui esso si inserisce.
Su istanza del creditore, il giudice emette a vista un decreto ingiuntivo di pagamento in capo al debitore, sulla base di documenti forniti dalla banca stessa. L'ingiunzione viene notificata al debitore ed, in genere, è immediatamente esecutiva.
Con la riforma del 2005, la stessa che ha introdotto la legge Cirielli sulla legittima difesa, il debitore "non è parte convenuta" e non viene citato in giudizio. In precedenza era prevista un'udienza preliminare di entrambe le parti in causa con i relativi avvocati, mentre ad oggi il giudice assume una decisione alla presenza del solo creditore e sulla base dei documenti da esso forniti. Il creditore decide anche il bene che deve essere oggetto di pignoramento.
In tale occasione, il debitore poteva esibire al giudice le ricevute e altre attestazioni dei versamenti effettuati, laddove il creditore potrebbe sovrastimare il debito residuo, mostrando il contratto di finanziamento e solo una parte dei pagamenti ricevuti. Il contraddittorio tra le parti era una condizione per l'accertamento dell'effettivo credito vantato.
Una banca o una società finanziaria o altro debitore possono presentare la richiesta perché il pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di finanziamento (o dell'importo totale se è una singola tranche) non è stato saldato, è stato saldato solo in parte e/o queste due casistiche sono avvenute oltre la scadenza prevista.
La disciplina di derivazione comunitaria è meno garantista di quella italiana nei confronti dei creditori, e richiede un tentativo di conciliazione col debitore, prima di poter presentare un ricorso in tribunale. Se il credito riguarda un finanziamento di medio-lungo termine, il creditore deve negoziare un piano di rientro del debito, con interventi quali dilazioni di pagamento, rateizzazione, contenimento delle penali ed eventuale rimodulazione del tasso di interesse.
L'art.642 c.p.c. prevede l'immediata esecutività dei decreti ingiuntivi, solamente nel caso di giustificata urgenza, con onere della prova a carico del creditore richiedente. Il semplice ritardo nel pagamento non giustifica in sé un carattere di urgenza, che prevede un pericolo di trasferimento di beni mobili (denaro e titoli) e una diversa intestazione oppure vendita di quelli immobili, a scopo di impedirne il pignoramento.
L'immediata esecutività comporta l'iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall'entità del credito da recuperare. L'ipoteca riguarda solo i beni immobili, e non sempre precede il pignoramento, ed è richiesta generalmente per crediti che sono pari ad 1/3 del valore del bene ipotecato o per gli altri motivi che determinano un carattere di urgenza. L'ipoteca prevede il diritto di seguito, la possibilità per il creditore ipotecario di far pignorare e vendere all'incanto il bene, a prescindere da eventuali passaggi di proprietà, e dalla presenza di intestatari a persone estranee al rapporto di credito.
La valutazione del bene sia per un'ipoteca che per un pignoramento (preceduto o meno da ipoteca) avviene a cura di periti incaricati dal giudice, e non dal creditore che tenderebbe a sottostimare il reale valore di mercato del bene per poterlo ricomprare a un prezzo di realizzo durante l'asta. Le abitazioni non sono oggetto di perizia, e il loro prezzo base dell'asta alla prima sessione è pari al valore catastale dichiarato al momento dell'acquisto per il passaggio di proprietà. Talora le sessioni d'asta sono più volte disertate, perché nelle successive il prezzo base del bene è progressivamente ribassato.
La legislazione non prevede un criterio di proporzionalità fra il credito da garantire e il bene pignorato. Spesso il creditore sceglie la casa perché è un bene immobile e difficilmente si riesce a vendere nel tempo di alcuni mesi previsto dalla procedura, mentre un bene mobile può essere sottratto ed eventualmente con danno e truffa dell'acquirente, se il bene era stato sottoposto nel frattempo ad ipoteca dal giudice.
Ne risulta che il pignoramento di immobili avviene anche per crediti di valore molto minore; la valorizzazione al costo storico di acquisto anziché al valore corrente di mercato non tiene conto degli eventuali lavori di messa a norma e di allargamento apportati all'immobile negli anni, e soprattutto della forte rivalutazione dei prezzi delle case nel tempo. Per di più, è una prassi dichiarare un valore catastale parecchio inferiore al prezzo pagato per l'acquisto, perché sul valore catastale saranno poi calcolate le imposte sulla casa. Un prezzo molto basso facilita la vendita all'incanto e assicura al creditore tempi rapidi di recupero, se non dell'acquisto di un immobile a prezzi di realizzo.
D'altra parte, il debitore può trovarsi privato di una fissa dimora, e con una differenza (rispetto al ricavato della vendita all'incanto) che non è sufficiente ad acquistarne una nuova, essendo l'immobile venduto al costo storico e non ai prezzi correnti. Più in generale, la perdita a causa di una vendita del bene a prezzi inferiori a quelli correnti può essere vista come una "sanzione" per il ritardo di un pagamento, l'equivalente di una multa, molto più alta dell'importo da restituire.
Il creditore può avere un evidente interesse al pignoramento dei beni, se la vendita all'incanto, in quanto creditore privilegiato, gli assegna buone probabilità di acquistare beni sottocosto, a volte di importi molto maggiori del credito vantato, per rivenderli eventualmente in secondo momento al prezzo corrente di mercato e lucrare la differenza. Il creditore può avere un interesse a un rimborso non immediato del credito, perché a ogni tornata d'asta il prezzo di partenza (e probabilmente di vendita) sono progressivamente ribassati.
Mentre l'ingiunzione e l'eventuale successiva ipoteca sono notificati da un ufficiale giudiziario al proprietario del bene, la notifica non avviene in caso di pignoramento.
Una volta attivato il pignoramento, viene creata una lista di creditori chirografari (detti anche creditori privilegiati) e creditori ordinari, dopodiché il bene è venduto all'asta, e il ricavato della vendita all'incanto è distribuito prima ai creditori chirografari e poi, per l'eventuale somma restante, a quelli ordinari (all'interno di ogni tipologia di creditori, si procede poi in base all'ordine temporale di presentazione delle loro richieste).
Risarciti tutti i creditori e detratte le spese d'istruttoria, il valore restante del bene è restituito al debitore. Questo ovviamente impedisce che chi vanta un credito sia ripagato con una somma maggiore, incassando la vendita.
L'ipoteca dura finché il credito non è stato completamento risarcito, e non viene progressivamente rilasciata nel caso di un rimborso del credito suddiviso in più tranches.
La segnalazione dell'insolvenza alla Centrale Rischi Interbancaria esclude dal credito i clienti, mentre l'ingiunzione di pagamento ne blocca l'operatività finanziaria.
[modifica] Pignoramento e poteri del fisco
Per i poteri degli organi competenti in materia tributaria (Agenzia delle Entrate) vale la legge n° 602 del 1973. L'esattore ha l'obbligo di notificare la cartella entro il quinto giorno del mese successivo alla data della contestazione.
Il termine è perentorio per un principio a tutela del cittadino, per evitare un'azione del fisco che può protrarsi a distanza di anni. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per fare opposizione o pagare;
Se non presenta ricorso né paga, pur potendo dimostrare a posteriori un regolare pagamento delle tasse e l'errore dell'ente tributario, scatta la procedura pignoratizia. Il pignoramento può riguardare beni immobili, ma può consistere in un'intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla banca di prelevare dal conto corrente e trasferire all'erario l'importo dovuto (il fisco ha accesso all'anagrafe dei conti correnti bancari).
Con la legge 212 del 2000 è entrato in vigore lo Statuto dei diritti del contribuente, che modifica la 602 del 1973, ed è stato parzialmente modificato da leggi successive.
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