Perito agrario
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Legge 28 marzo 1968, n. 434 "Ordinamento della professione di perito agrario" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101) integrata dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 54 "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario." (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49)
Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4. Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4, 7 e 8, 17, 20, 40 nonché coloro i quali frequentano i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Maggiori informazioni nel sito del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Attività professionale del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato
Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
Consiglio Nazionale
I Collegi d'Italia, insieme, costituiscono un Collegio Nazionale, organo esponenziale di Categoria, che è governato per un quinquennio da un Consiglio composto da undici Periti Agrari liberi professionisti, con una anzianità di iscrizione all'albo minima di 10 anni.
Il Consiglio del Collegio Nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della Giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione; b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; c) propone la costituzione di nuovi collegi; d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi; e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi; h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali; i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti. l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali.
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Collegi Provinciali
I Collegi Provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati rappresentano gli Iscritti in ogni provincia della Nazione. Il Collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Il Consiglio del Collegio Provinciale, fra l'altro, cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, vigila per la tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, cura inoltre il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
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