Limiti alla revisione costituzionale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Costituzione della Repubblica italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente posto al di sopra della legge ordinaria e, quindi, modificabile solo da leggi costituzionali. Sussistono, tuttavia, limiti alla revisione costituzionale. Essi corrispondono a norme o principi costituzionali assolutamente immodificabili.
Indice |
[modifica] L'articolo 138
L'art 138 della Costituzione contempla il procedimento di revisione costituzionale e di formazione di leggi costituzionali, differenziandolo dal procedimento di formazione della legge ordinaria previsto dagli artt. 70 ss. Cost..
Secondo parte della dottrina, l'art 138 (norma sulla produzione relativa alle leggi costituzionali ed alle leggi di revisione costituzionale) sarebbe a sua volta suscettibile di revisione, a condizione, tuttavia, che non venga eliminato il carattere rigido della Costituzione. A questa stregua, sarebbe possibile modificare il procedimento di revisione costituzionale, purché rimanga sempre un procedimento aggravato, prevedendo una procedura rinfozata rispetto a quella necessaria per l'approvazione della legge ordinaria. Si tratta, peraltro, di un punto controverso.
Attualmente l'articolo 138 prevede che il Parlamento si esprima su una una legge costituzionale con due votazioni (due per il Senato e due per la Camera in maniera incrociata). Per la prima votazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata e, perciò, la legge costituzionale o di revisione costituzionale può essere approvata anche a maggioranza semplice. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta o la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Nel secondo caso - a differenza che nel primo - non è possibile dar corso al procedimento referendario di tipo confermativo.
[modifica] L'articolo 139
Il primo limite alla revisione costituzionale si rinviene nell'art. 139, che sottrae alla revisione costituzionale la "forma repubblicana". In dottrina si è sostenuto che tale limite deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 1946 che ha decretato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. L'Assemblea costituente, essendo vincolata al rispetto di tale decisione popolare, ha sentito il bisogno di esplicitare il limite anche nei confronti del legislatore costituzionale futuro.
Parte della dottrina si è domandata se, pur in presenza dell'art. 139, non sarebbe possibile individuare un procedimento idoneo a modificare la forma repubblicana. In senso contrario, si è sottolineato - ad esempio da Costantino Mortati - che, avendo il procedimento di revisione costituzionale la funzione di mantenere viva nel tempo la Costituzione, adeguandola alle esigenze che vengano in emersione successivamente, essa non potrebbe sovvertire il sistema di principi e valori contrassegnanti l'assetto originario.
[modifica] Gli altri limiti alla revisione costituzionale
Accanto al limite imposto dall'art. 139, si rinvengono comunemente altri limiti alla revisione della Costituzione: alcuni espressi - ancorché meno chiaramente -, altri impliciti. Alla prima categoria possono ricondursi i diritti "inviolabili" dell'uomo (art. 2) ed il principio di unità ed "indivisibilità" della Repubblica (art. 5).
[modifica] I diritti inviolabili
Parte della dottrina ritiene che i diritti inviolabili dell'uomo, menzionati esplicitamente dalla Costituzione, non siano modificabili attraverso il procedimento di revisione costituzionale. In particolare gli articoli immodificabili (almeno in pejus) sarebbero l'art. 2 e gli articoli 13-16 concernenti le libertà che la Costituzione stessa definisce nel testo "inviolabili".
[modifica] Il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica
Quanto al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, è da dire che esso oppone un ostacolo insormontabile ad ipotesi di secessione, quand'anche consacrate in leggi costituzionali.
[modifica] I principi supremi
Tra i limiti impliciti si fanno in genere rientrare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, parzialmente coincidenti con i valori consacrati nei primi 12 articoli della Costituzione (compresi nella rubrica "Principi fondamentali"). Il limite dei "principi supremi" è stato ripetutamente richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 18 del 1982, 70 del 1984 e 1146 del 1988).
[modifica] Proposte di modifica in corso
Nella XV legislatura sono state avanzate alcune proposte di revisione costituzionale dell'articolo 138 sia al Senato della Repubblica, sia alla Camera dei Deputati. La proposta di legge Boato (alla Camera) e quella Mancino (al Senato) sono volte ad accentuare il procedimento aggravato voluto dal costituente e ad evitare che la revisione rimanga nella disponibilità della maggioranza vittoriosa nell’ultima elezione. A questo scopo si propone di elevare a tre quinti dei componenti delle Camere il quorum attualmente previsto della maggioranza assoluta in seconda votazione e di stabilire che non si faccia luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.