Giustizia amministrativa
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Col termine giustizia amministrativa si fa riferimento all’insieme di mezzi che l'ordinamento giuridico predispone a tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti nei confronti della pubblica amministrazione.
I mezzi così predisposti sono detti garanzie giustiziali in quanto sono posti a tutela dei singoli ed operano per iniziativa dei medesimi. Questo li distingue dalle garanzie politiche, che comprendono i controlli esercitati dal parlamento sul potere esecutivo, e dalle garanzie amministrative, che comprendono i controlli esercitati d'ufficio sull'operato degli organi amministrativi da parte di altri organi amministrativi.
L'esistenza di un sistema di giustizia amministrativa è una delle caratteristiche essenziali dello stato di diritto poiché, in questo modo, si rende effettiva la sottoposizione della pubblica amministrazione alla legge, secondo il principio di legalità.
La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere demandata ad un organo della stessa pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso mediante un ricorso amministrativo, oppure ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso .
I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica (opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o ad altro organo. In particolare, rientrano in quest'ultima categoria i ricorsi agli organi del contenzioso amministrativo, presenti in alcuni ordinamenti: si tratta di organi amministrativi collegiali che, peraltro, possono unire, alle competenze in materia di ricorsi, anche altre competenza amministrative.
E' evidente che la tutela giurisdizionale offre maggiori garanzie al soggetto leso rispetto ai ricorsi amministrativi, per la posizione di terzietà e di indipendenza dal potere esecutivo in cui si trova il giudice. In certi ordinamenti, principalmente quelli di common law, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione è demandata, in linea di principio, agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, mentre in altri ordinamenti è damandata a giudici speciali (giudici amministrativi).
In alcuni degli ordinamenti dove c'è il giudice amministrativo (ad esempio quello francese) sono devoluti allo stesso tutti i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione, salve le eccezioni stabilite dalla legge. In altri ordinamenti, invece, sono devolute al giudice amministrativo determinate materie, mentre la competenza generale rimane al giudice ordinario. L'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione delle giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa (questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva).
Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale. I primi sono, di regola, il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il ricorso in opposizione e il ricorso ad altri organi amministrativi (detto ricorso gerarchico improprio). La tutela giurisdizionale è ripartita, secondo l'articolo 113 Costituzione, fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto.
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