Erede
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In diritto civile si definisce erede (Lat. Heres) colui che sia stato chiamato a succedere nella universalità dei beni o in una quota di essi (ad esempio Tizio eredita un terzo dei beni di Caio). Proprio la successione in universum ius serve a distinguere tale figura dal legatario, che invece succede esclusivamente in un singolo, determinato rapporto giuridico espressamente indicato dal de cuius (o dalla legge).
Stabilisce peraltro l'art. 588 del codice civile che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia ugualmente a titolo universale quando risulti che il de cuius abbia voluto assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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[modifica] Acquisto dell'eredità
[modifica] Accettazione espressa
L'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione. Prima dell'accettazione si parla di chiamato all'eredità e non di erede. Peraltro, l'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione. Una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede non è più possibile dismetterla, in ossequio al brocardo latino semel heres, semper heres.
[modifica] Acquisto ex lege
La legge prevede espressamente alcune ipotesi in cui l'acquisto dell'eredità non consegue all'accettazione del chiamato all'eredità, ma è disposta, anche contro le intenzioni del chiamato, dalla legge quale sanzione di un suo comportamento lesivo degli interessi dei creditori. Tali casi sono:
- Ipotesi prevista dall'art.527, secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni facenti parte dell'eredità, sono considerati eredi puri e semplici.
- Ipotesi prevista dall'art.485, secondo cui il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve provvedere alla formazione dell'inventario nel termine di tre mesi dal momento in cui ha avuto notizia della delazione dell'eredità. Decorso tale termine infruttuosamente viene considerato erede pure e semplice.
[modifica] Accettazione tacita
Si ha accettazione tacita quanto l'erede compie un atto incompatibile con la volontà di rinunziare all'eredità e che presuppone dunque la sua volontà di accettare l'eredità. Ipotesi specifiche sono previste dagli articoli 477-478 del codice civile.
[modifica] Capacità di succedere
Sono capaci di succedere coloro che al momento dell'apertura della successione sono nati o sono stati concepiti. Eccezionalmente l'art. 462 del codice civile estende la capacità di succedere in caso di successione testamentaria ai figli non ancora concepiti di una persona vivente al tempo della morte del testatore.
[modifica] Responsabilità
L'erede risponde di tutti i debiti facenti capo al de cuius anche ultra vires hereditatis, al di là dell'attivo. Per evitare di rispondere dei debiti del de cuius con il proprio patrimonio, l'erede può accettare l'eredità con beneficio d'inventario. I minori anche se emancipati, gli inabilitati e gli interdetti non possono accettare l'eredità se non con beneficio d'inventario.
[modifica] Il processo testamentario
Nella successione testamentaria (erede testamentario) si distinguono l'erede dal legatario; quest'ultimo, successore a titolo particolare, subentra nella titolarità di uno o più rapporti determinati e non è tenuto a rispondere degli obblighi contratti dal defunto.
L'erede, invece, succedendo al testatore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, o in una quota di essi, in qualità di successore o erede universale, risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio, a meno che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Quando gli eredi sono più di uno, essi rispondono dei debiti del defunto in proporzione alla quota di patrimonio ereditata, salvo diverse disposizioni del testatore. I creditori, per la soddisfazione del loro diritto, possono rivolgersi ai singoli coeredi nel caso in cui oggetto del credito sia una cosa determinata posseduta da uno di essi o nel caso in cui il debito sia indivisibile. Il coerede che ha estinto il debito può valersi dell'azione di regresso nei confronti degli altri coeredi.
[modifica] Tipi di eredi
[modifica] Erede apparente
L'erede apparente è la persona che, possedendo i beni ereditari sulla base di un titolo non valido, si comporta come erede senza esserlo. L'erede, al fine di entrare in possesso dei beni ereditari, può agire nei confronti dell'erede apparente, o di coloro che da costui hanno acquistato tali beni, mediante l'azione di petizione di eredità. Restano salvi i diritti di coloro che hanno acquistato dal possessore beni ereditari a titolo oneroso e in buona fede.
[modifica] Erede beneficiato
L'erede beneficiato è la persona che accetta l'eredità con beneficio d'inventario. L'accettazione con beneficio d'inventario permette all'erede di evitare la confusione del proprio patrimonio con quello ereditario, e lo solleva dall'obbligo di dover rispondere dei debiti del defunto al di fuori dei limiti delle attività ereditate.
[modifica] Erede fiduciario
L'erede fiduciario è la persona indicata in un testamento quale erede, ma che ha ricevuto incarico dal testatore di trasmettere ad altra persona i beni ereditati. Qualora l'interposizione sia fatta a beneficio di persona incapace a succedere, la disposizione testamentaria a favore della persona indicata è nulla. Al di fuori di questo caso la persona che il testatore ha voluto effettivamente beneficiare non ha a sua disposizione alcun mezzo per costringere l'erede fiduciario a trasmetterle la proprietà dei beni; ma, se quest'ultimo adempie l'obbligazione morale contratta, tale esecuzione resta valida.
[modifica] Erede legittimario
L'erede legittimario è la persona alla quale è riservata per legge una quota del patrimonio del testatore. Tale quota rappresenta un limite alla libertà del testatore di disporre dei propri beni. Essa è riservata ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi e al coniuge. La quota di riserva a disposizione degli eredi legittimi è calcolata in funzione del loro numero e delle varie ipotesi di concorso fra essi.
[modifica] Erede legittimo
L'erede legittimo o ab intestato (senza testamento) è la persona che, in forza di legge, eredita i beni del defunto in mancanza di un valido testamento. Sono eredi legittimi i discendenti legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio naturale, il coniuge. Salvo alcuni casi di concorso tra gli eredi, il parente più prossimo al defunto esclude tutti gli altri. In mancanza di eredi legittimi, il patrimonio del defunto si devolve allo Stato.
[modifica] Voci correlate
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