Appropriazione indebita
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- Categoria Delitti Contro il Patrimonio
Commette il reato di Appropriazione Indebita (art. 646 del Codice Penale) chiunque, per procurare a sé stesso od ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo, il possesso.
Presupposto ovvio per l'integrazione della fattispecie criminosa in esame è dunque il possesso da parte dell'agente, ma secondo la dottrina dominante, il possesso a qualsiasi titolo, così come disciplinato dall'art 646, non si identifica con il possesso esercitato animo rem sibi habendi, cioè con l'intenzione di esercitare sulla cosa oggetto dell'appropriazione i poteri riconnessi al diritto di proprietà od altro diritto reale, essendo sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di possessore, la facoltà concessa dal dominus di disporre della cosa al di fuori della sua sfera di sorveglianza (Cass. 17/6/1988 n° 7079)
La pena prevista per siffatta violazione e quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito, la pena viene aumentata; solo in quest'ultimo caso, la procedibilità è d'ufficio mentre, in tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.
L'appropriazione indebita è un reato disciplinato dall'art.646, molto affine al furto, ma differente per il fatto che nel primo c'è un'impossessamento della cosa altrui, mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo, che però ne dispone quale detentore.
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